Modello Redditi


CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO REDDITI

Devono utilizzare il modello REDDITI:

  • i titolari di partita IVA;
  • i soci di una società di persone;
  • coloro che sono fiscalmente residenti all’estero e devono dichiarare redditi posseduti in Italia;
  • gli eredi che presentano la dichiarazione per conto di un deceduto, qualora abbiano scelto di non utilizzare il 730 o non abbiano i requisiti per farlo;
  • coloro che hanno già presentato il modello 730, ma sono tenuti a presentare anche il modello REDDITI in alcuni casi particolari (ad esempio: se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, il TFR erogato a colf/badanti o giardinieri ecc.).

Da quest’anno anche gli eredi possono utilizzare il modello 730, presentandolo al CAAF entro il 30 settembre 2020

Dal 2020 il modello REDDITI PF è disponibile solo in formato elettronico prelevandolo dal sito dell’Agenzia delle entrate. Deve essere presentato in forma cartacea ad un ufficio postale dal 2 maggio al 30 giugno.

Il contribuente che si affida al CAAF, invece, potrà presentare la dichiarazione REDDITI PF entro il 30 novembre, usufruendo dell’assistenza di operatori esperti sia per la compilazione e i calcoli delle imposte, che per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

Se la dichiarazione viene presentata tramite il CAAF, quest’ultimo non ha l’obbligo di apporre il visto di conformità̀, con un’unica eccezione: in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro che il contribuente intende compensare con debiti di natura diversa (ad esempio un credito Irpef che compensa un debito cedolare secca), in questo caso deve essere apposto il visto.
Inoltre, la compensazione di un credito maturato nel 2019 (2018 e 2019, se si tratta di un credito IVA) dal 2020 può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Non può essere presentato in forma congiunta.

Dalla dichiarazione REDDITI può scaturire un saldo contabile delle imposte a debito oppure a credito.
Il saldo a debito, oltre ad eventuali primo e/o secondo acconto, deve essere versato direttamente dal contribuente che può scegliere anche di rateizzare gli importi dovuti oppure di posticipare il pagamento rispetto alle scadenze, versando in più la sanzione ridotta e i relativi interessi per tardivo pagamento.

Se il modello F24 contiene la compensazione fra debiti e crediti, è indispensabile presentarlo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche nel caso di soggetti non titolari di partita IVA oppure il contribuente può rivolgersi al CAAF, che a nome e per conto dei propri assistiti, può trasmettere telematicamente la delega di pagamento (accedi al link Altri servizi).

Il saldo a credito delle imposte risultanti dal modello REDDITI può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • lasciato a credito per essere utilizzato in compensazione di imposte a debito (ad esempio l’IMU).

Il modello REDDITI può essere presentato anche per integrare o correggere le precedenti dichiarazioni, il cui risultato può essere a favore del contribuente oppure a favore dell’Amministrazione finanziaria (accedi al link Altri servizi).

Le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o al pagamento delle imposte, compresa l’IMU, quando cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

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