Colf e badanti


Riconoscere, valorizzare e qualificare il lavoro di cura, sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti, mettere in rete le risorse e le opportunità è possibile se si affermano i diritti di chi cura e i diritti di chi è curato!

PER I LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore, dopo aver concordato, con riferimento al Ccnl, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).
Il lavoratore deve essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido.

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Se il lavoratore si trova in Italia, con regolare permesso di soggiorno, l’assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.
Se il lavoratore risiede all’estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.
Il datore di lavoro:

  • deve garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
  • per l’assunzione di una colf deve dimostrare di possedere, un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione lorda annua dovuta al lavoratore;
  • per l’assunzione di una badante, il datore di lavoro non ha l’obbligo di dimostrare la sua capacità economica, se egli stesso o un componente della sua famiglia sono affetti da patologie che ne limitano l’autosufficienza;
  • deve impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
  • deve assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

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