Dal 1° luglio: Assegno Temporaneo per figli minori
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 viene istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori ovvero una misura provvisoria, che rimanda nei fatti il debutto ufficiale dell’Assegno Unico, che dovrebbe avvenire nel 2022
A chi è rivolto
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 l’assegno ponte è rivolto solo alle categorie finora escluse dagli aiuti familiari, ovvero ai lavoratori autonomi, ai disoccupati e agli incapienti.
Inoltre, per chi già percepisce gli assegni familiari ovvero alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori dipendenti, pur non potendo usufruire di tale misura è prevista, per lo stesso periodo, una maggiorazione che va dai 37,5 € al mese per figlio, nel caso di famiglie con uno o due figli, ai 55 € al mese per figlio, per quelle con tre o più figli.
La misura “ponte” non sostituisce le attuali detrazioni fiscali per i figli a carico.
A chi spetta
L’assegno ponte è rivolto ai nuclei familiari con figli minori e in possesso di una Attestazione ISEE, in corso di validità, con indicatore ISEE minorenni, in corso di validità compreso in una fascia di livelli ISEE con valori da 0 € a 50.000 €.
Il richiedente, inoltre, deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Quanto vale l'assegno ponte
Il valore dell’assegno ponte è determinato sulla base del numero di figli minori e al valore dell’Indicatore ISEE minorenni presente in una DSU in corso di validità. Ne consegue che gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’Isee.
Nell’allegato al decreto sono riportati in una tabella gli importi mensili per ciascun figlio e rapportati a ogni singolo livello di indicatore ISEE minorenni della famiglia.
L’importo massimo mensile è di 167,5 € per primo e secondo figlio, incrementato a 217,8 € dal terzo figlio in poi. Quindi la cifra tetto per famiglie con due figli raddoppia a 335 € e sale a 653 € con tre figli. Inoltre, sono previsti 50 € in più per ciascun figlio disabile.
A chi si presenta
L’assegno unico potrà essere richiesto in via telematica all’Inps e ai Patronati. Le modalità verranno precisate tramite apposita Circolare dell’Istituto entro il 30 giugno 2021.
L’erogazione dell’assegno decorre dallo stesso mese di presentazione della domanda e avviene mediante accredito sull’Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato, con l’eccezione delle famiglie beneficiarie di Reddito di cittadinanza.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
Inoltre, in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 30 settembre saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio.
La misura non è imponibile ai fini IRPEF, è compatibile con il Reddito di cittadinanza ed altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni. Nel primo caso l’assegno unico verrebbe corrisposto dall’’Inps congiuntamente allo stesso RdC, ma il beneficio complessivo sarà determinato sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata in base alla scala di equivalenza.