Per i cittadini “persone fisiche” sono previste due modalità per presentare la dichiarazione dei redditi: compilando il modello 730 o il modello REDDITI.
Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:

  • il contribuente non deve eseguire calcoli;
  • in caso di risultato a credito, il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio/agosto o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre;
  • in caso di risultato a debito, gli importi vengono trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di pensione negli stessi termini previsti per i rimborsi.

IL 730 PUO’ ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE

CHI PUÒ PRESENTARE IL 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:

  • redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Può essere presentato:

  • in forma congiunta da uno dei due coniugi;
  • per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
  • per conto dei contribuenti deceduti nel 2021 o entro il 30 settembre 2022 da uno degli eredi, purché il deceduto abbia i requisiti per presentare il 730;
  • dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);
  • dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all’anno, se il loro rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo;
  • dai “precari” della scuola, se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo.

CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono quindi presentare il modello REDDITI i contribuenti che:

  • devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta modello 770;
  • non sono residenti in Italia nel 2021 e nel 2020;
  • altre situazioni reddituali, più dettagliatamente precisate nelle istruzioni 730.

Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, a condizione che nell’anno d’imposta precedente (2021) abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente. Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e per i tre mesi successivi.

L’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente se il contribuente ha già presentato richiesta di accredito comunicando le coordinate del proprio conto corrente e l’IBAN (richiesta all’Agenzia effettuata on line o presso gli uffici territoriali). Se non è stata presentata la richiesta di accredito, il rimborso sarà effettuato tramite titoli di credito emessi da Posta Italiane spa. L’eventuale debito dovrà essere invece versato autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento (30.06.2022 per saldo 2021/1° acconto 2022, 30.11.2022 per l’unica rata o secondo acconto 2022).

QUANDO IL RIMBORSO VIENE EROGATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti dall’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante sarà erogato, anziché dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, direttamente dall’Agenzia delle entrate al termine delle operazioni del controllo preventivo. In quest’ultimo caso il rimborso avviene entro il sesto mese successivo al termine stabilito per la trasmissione del 730 oppure dalla data della trasmissione, qualora quest’ultima sia successiva al termine.

IL 730 PRECOMPILATO

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato. È definito “precompilato” in quanto nello stesso sono già̀ presenti alcuni elementi conosciuti all’Agenzia delle entrate quali i redditi da lavoro e/o pensione, alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui o le spese sanitarie.

Quest’anno il 730 precompilato è reso disponibile dal 30 aprile:

  • direttamente al contribuente nel sito dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite il proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale (conferendo apposita delega);
  • tramite un CAAF o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale (conferendo apposita delega).

Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAAF deve autorizzarlo oppure non autorizzarlo a consultare i dati contenuti nel 730 precompilato, sottoscrivendo un’apposita delega. In ogni caso, indipendentemente dal consenso ad accedere alla precompilata, il contribuente è tenuto per legge a presentare al CAAF tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili e deducibili, alle detrazioni e ai crediti d’imposta, alle ritenute subite, agli eventuali acconti versati. Su tale documentazione, che verrà acquisita e conservata dal CAAF, verrà apposto il “visto di conformità̀”.

Il CAAF verifica la conformità tra i dati esposti nel modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione presentata dal contribuente: questa attività di controllo viene definita “visto di conformità”. Per questo motivo viene chiesto di presentare al CAAF i documenti attestanti le ritenute, gli acconti, le eccedenze d’imposta e ogni altro documento relativo agli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’anno d’imposta trattato.

Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAAF, mentre il controllo relativo alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni o alle agevolazioni, viene effettuato sempre nei confronti del contribuente.

Il CAAF provvede a:

  • controllare la documentazione e compilare il 730;
  • effettuare i calcoli delle imposte;
  • presentare la dichiarazionein via telematica all’Agenzia delle entrate che inoltra il risultato contabile al sostituto d’imposta affinché provveda ad effettuare i conguagli.

​Il contribuente che accede direttamente al suo 730 precompilato può̀:

  • presentarlo senza apportare modifiche, in questo caso l’Agenzia delle entrate, non effettuerà il controllo formale sui dati relativi agli oneri precompilati, ma potrà verificare la sussistenza di eventuali condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni o alle agevolazioni.
  • presentarlo apportando modifiche e/o integrazioni ai dati presenti; in questo caso il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate sarà effettuato solo sui dati modificati rispetto a quelli presenti nella precompilata e sui dati integrati.

EVENTUALI ERRORI DETERMINANO, OLTRE A MAGGIORI IMPOSTE, ANCHE SANZIONI E INTERESSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

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